
Per una società, la base imponibile IRAP non si ricava applicando una formula indistinta a tutti i costi e ricavi: occorre prima individuare il tipo di soggetto. Per le società di capitali e gli enti commerciali indicati dall’articolo 3, comma 1, lettera a), che non esercitano attività disciplinate dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997, la base parte dalla differenza fra valore e costi della produzione delle voci A e B del conto economico, con le esclusioni previste dalla norma.
Le componenti che modificano il risultato non sono quindi soltanto quelle contabilizzate nel bilancio. Alcune voci B sono escluse dal calcolo ordinario; inoltre l’articolo 11 prevede deduzioni comuni, fra cui quella per il costo complessivo del personale dipendente a tempo indeterminato, entro il suo ambito applicativo. Il passaggio decisivo è distinguere la regola propria della società dalla singola voce contabile, prima di sommare o sottrarre importi.
In sintesi
- L’attività esercitata dalle società e dagli enti costituisce in ogni caso presupposto dell’IRAP.
- Per la società di capitali non finanziaria e non assicurativa, il punto di partenza è la differenza tra voci A e B del conto economico, non il reddito d’impresa.
- Nel calcolo ordinario dell’articolo 5 alcune voci sono espressamente escluse: numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13) della voce B.
- La deduzione del costo del personale a tempo indeterminato è una variazione da verificare separatamente rispetto all’esclusione delle voci del conto economico.
- Intermediari finanziari e imprese di assicurazione seguono discipline specifiche: non devono essere ricondotti automaticamente allo schema ordinario.
Da quale base si parte per la società ordinaria
L’articolo 5 riguarda i soggetti dell’articolo 3, comma 1, lettera a), diversi da quelli che esercitano le attività regolate dagli articoli 6 e 7. In questo perimetro la regola è ancorata al conto economico dell’esercizio: si considera la differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione di cui alle lettere A e B dell’articolo 2425 del codice civile.
Il primo controllo utile consiste nel non trasformare questa regola in un semplice “totale ricavi meno totale costi”. La norma sottrae dal perimetro alcune voci della lettera B: i numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13). Perciò la lettura operativa richiede di affiancare al prospetto contabile una riclassificazione che mostri: voce A o B di origine, eventuale esclusione espressa dall’articolo 5 e successiva variazione disciplinata dall’articolo 11.
Questo passaggio risolve un dubbio frequente: una voce presente tra i costi di produzione non diventa automaticamente una componente negativa rilevante per IRAP. Analogamente, la presenza di una componente nel conto economico non basta da sola a stabilire se sia interessata da una deduzione comune o da una regola speciale. La classificazione civilistica della riga, la natura della società e il periodo cui si riferisce il bilancio sono i dati che orientano il risultato.
Quali componenti modificano la base imponibile
Per la società che rientra nell’articolo 5, le modifiche alla base si leggono in due momenti distinti. Il primo è interno alla formula: le voci B espressamente escluse non concorrono alla differenza iniziale. Il secondo riguarda le deduzioni previste dalle disposizioni comuni dell’articolo 11, applicabili ai soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli da 5 a 9.
Un esempio rilevante è il costo complessivo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, che l’articolo 11 ammette in deduzione. Non va però confuso con una generica deducibilità di ogni costo del personale: la norma individua il rapporto di lavoro considerato e lo colloca fra le deduzioni comuni. Per altri rapporti o altri costi, l’articolo 11 contiene previsioni specifiche e condizioni proprie; il confronto va fatto sulla voce effettiva e sul singolo rapporto, senza estendere la regola del tempo indeterminato.
La stessa attenzione vale per le correzioni di errori contabili. L’articolo 5, comma 5-bis, attribuisce rilievo alle correzioni effettuate da soggetti obbligati a sottoporre il bilancio a revisione legale, ma solo alle condizioni temporali e ai limiti indicati dalla disposizione, inclusa la condizione sul valore della produzione netta. Una correzione iscritta in bilancio non va quindi trattata automaticamente come variazione IRAP: occorre confrontare la data della correzione, l’esercizio dell’errore e i presupposti previsti dalla norma.
Matrice decisionale: alternative a confronto
- Società di capitali o ente commerciale non finanziario né assicurativo. Segnale favorevole: il soggetto rientra nell’articolo 3, comma 1, lettera a), e non svolge attività degli articoli 6 e 7. Conseguenza operativa: partire dalle voci A e B, isolare le esclusioni dell’articolo 5 e poi esaminare le deduzioni dell’articolo 11.
- Società di persone. Segnale: il soggetto rientra nell’articolo 3, comma 1, lettera b), come società in nome collettivo, società in accomandita semplice o soggetto equiparato. Conseguenza operativa: applicare l’articolo 5-bis, che usa ricavi, rimanenze e specifiche categorie di costi; non trasferire la formula delle voci A e B propria dell’articolo 5.
- Persona fisica esercente attività commerciale. La fonte, nel relativo aggiornamento dell’articolo 3, riporta la non debenza dell’IRAP per le persone fisiche imprenditrici. Conseguenza operativa: non presentare l’articolo 5-bis come calcolo corrente applicabile indistintamente anche a questo soggetto; occorre prima verificare forma giuridica e periodo interessato.
- Intermediario finanziario. Segnale: l’attività ricade nell’ambito dell’articolo 6. Conseguenza operativa: usare le voci del conto economico previste dalla disciplina speciale, anziché lo schema ordinario dell’articolo 5.
- Impresa di assicurazione. Segnale: il soggetto è un’impresa assicurativa. Conseguenza operativa: partire dai risultati dei conti tecnici dei rami danni e vita e dalle variazioni dell’articolo 7; la classificazione ordinaria A-B non è il punto di partenza della base.
Il rischio pratico non è soltanto una riga conteggiata due volte: è scegliere la norma in base alla forma grafica del bilancio senza aver prima qualificato il soggetto. Se, ad esempio, una società è qualificata come intermediario finanziario, il confronto corretto non è fra singole voci B e deduzioni dell’articolo 11, ma fra il suo conto economico e le componenti indicate dalla disciplina dell’articolo 6.
Come eseguire un controllo che produca una risposta utilizzabile
Il controllo può essere organizzato attorno a quattro informazioni: esercizio interessato, forma e attività della società, schema di conto economico adottato e dettaglio delle componenti che sembrano modificare la base. Si parte dall’identificazione della disciplina applicabile; si ricostruisce poi la differenza iniziale prevista dalla norma; infine si separano esclusioni e deduzioni, annotando per ciascuna la disposizione utilizzata.
Il risultato utile non deve essere per forza un importo finale immediato. Può essere anche l’individuazione documentata di una differenza: per esempio, una componente collocata nella voce B che è stata considerata nel calcolo iniziale pur rientrando fra le esclusioni dell’articolo 5, oppure un costo del personale a tempo indeterminato non separato dalla deduzione dell’articolo 11. In entrambi i casi, ciò che cambia la conclusione è la classificazione della riga, il tipo di contratto e il regime applicabile alla società.
Per preparare questa ricostruzione senza trasformarla in una raccolta indiscriminata di documenti, può essere utile seguire questo metodo per organizzare le informazioni di un caso tributario concreto. L’obiettivo è rendere confrontabili il conto economico, il dettaglio delle voci rilevanti e la regola IRAP effettivamente applicabile.
Quando coinvolgere lo studio
Conviene coinvolgere un professionista quando la società opera in un settore con disciplina speciale, quando una correzione contabile potrebbe incidere sul calcolo oppure quando non è chiaro se una riga sia un’esclusione della formula iniziale o una deduzione successiva. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, confrontando il tipo di società, il conto economico e le componenti che incidono sulla base IRAP.
Per una prima valutazione senza impegno, descrivi la situazione, l’urgenza, l’esercizio interessato e l’elenco dei documenti disponibili, come bilancio o situazione contabile e prospetti delle voci da esaminare. Le modalità di trasmissione saranno concordate dopo il contatto.
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Fonti e riferimenti
- D.Lgs. 446/1997, art. 2 – Presupposto dell’imposta
- D.Lgs. 446/1997, art. 3 – Soggetti passivi
- D.Lgs. 446/1997, art. 5 – Società di capitali ed enti commerciali
- D.Lgs. 446/1997, art. 5-bis – Società di persone e imprese individuali
- D.Lgs. 446/1997, art. 6 – Intermediari finanziari
- D.Lgs. 446/1997, art. 7 – Imprese di assicurazione
- D.Lgs. 446/1997, art. 11 – Disposizioni comuni


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